 | 04-12-2007 pubblicata da Staff TSRM Categoria: News |
| Quali sono le sanzioni previste per gli operatori della sanità non in regola con i crediti ECM? |
Il legislatore ha demandato alle organizzazioni sindacali la determinazione degli elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per i professionisti che non hanno acquisito i crediti ECM, (comma 2 articolo 16-quater D.Lgs.502/92 “incentivazione della formazione continua”).
Tuttavia le successive decisioni sottoscritte in sede di rinnovo contrattuale, non sempre hanno sortito l’effetto desiderato, infatti l’esonero fissato per gli operatori della sanità pubblica, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro pubblico non riesca a garantire l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti sanitari, ha soltanto contributo ad agevolare la “confusione aziendale e personale” sui crediti ecm.
Nelle strutture sanitarie pubbliche dove invece la garanzia è rispettata, il personale che non partecipa alle attività formative e non consegue i relativi crediti non potrà partecipare alle successive procedure valutative interne.
La strategia adottata dai Sindacati ha indotto molti operatori della sanità pubblica a ritenere che il problema sia tutto del datore di lavoro, al quale spetta l’onere di organizzare le attività formative e garantire i crediti formativi, dimenticando che è in vigore una Legge dello Stato sul requisito indispensabile per lavorare, seppure ancora stenta a trovare una reale e concreta applicazione negli atti della pubblica amministrazione, oltre il condiviso obbligo deontologico di mantenersi aggiornati sancito da tutti i codici professionali.
Tuttavia “limitare” le responsabilità del datore di lavoro “soltanto” alla garanzia di organizzare i corsi ECM, senza nessun criterio nella modalità, rappresenta l’ennesimo tentativo superficiale di approccio alla questione ECM.
Nel mondo sanitario privato la situazione non è certo migliore, seppure la problematica dell’aggiornamento professionale ha una considerazione differente della formazione del proprio personale, in quanto da essa dipende la qualità delle prestazioni erogate alla propria fascia di utenza.
Fermo restando il requisito indispensabile per il singolo professionista, per le strutture sanitarie private l’obbligo ecm è considerato dalla Legge anche requisito essenziale per mantenere ed ottenere l’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale (comma 3).
Il doppio obbligo assume un problema soltanto nell’ipotesi in cui il datore di lavoro privato non provvede direttamente all’aggiornamento del proprio personale, dovendo il dipendente provvedere a sue spese.
Premesso ciò il professionista della sanità può non conseguire i crediti stabiliti e, quindi, non aggiornarsi, ma non avrà il requisito per lavorare, iniziando, così, ad accumulare il proprio debito formativo, dovendo poi partecipare a veri e propri corsi di recupero per mettersi in regola.
Un chiaro incentivo/premio e segnale politico, è rappresentato dall’ultimo accordo in sede di conferenza Stato-Regioni, che per gli operatori della sanità in regola con i 150 crediti al 31 dicembre 2006, ha consentito loro di avere l’esonero per l’anno 2007.
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